Informazioni ambientali

RAPPORTO STATO AMBIENTE ARPA LOMBARDIA (CLICCA QUI)

FATTORI INQUINANTI: QUALITA' DELL'ARIA - ARPA LOMBARDIA (CLICCA QUI)

FATTORI INQUINANTI: QUALITA' DELL'ACQUA - ARPA LOMBARDIA (CLICCA QUI)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA - ARPA LOMBARDIA (CLICCA QUI)

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (CLICCA QUI)

MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO: SISTEMA DI MONITORAGGIO EMISSIONI - REGIONE LOMBARDIA (CLICCA QUI)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (VEDERE TRA GLI ALLEGATI)

STATO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA UMANA: REGIONE LOMBARDIA (CLICCA QUI)

RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (CLICCA QUI)

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
 
1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e' in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati, qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Allegati

Prevenzione e controllo della Legionellosi

Note: PREDISPOSIZIONE DEL CATASTO DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO AD UMIDO E DEI CONDENSATORI EVAPORATIVI

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13.02.2017

Note: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con D.C:C. n. 04 del 14.01.2009

Ultima modifica: Gio, 14/05/2020 - 13:26