Cos'è il Collegio dei Revisori del Conto

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 Revisione Economico-Finanziaria

 

Organo di revisione economico-finanziaria.


1. I Consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
- uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferire a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziariaè affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Riferimenti Normativi

Ultima modifica: Lun, 09/11/2015 - 17:36