Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
La normativa (*) stabilisce che dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere né accettare dai cittadini certificazioni riguardo a stati, fatti e qualità personali, ma devono alternativamente:
- acquisirle d’ufficio da altre amministrazioni (previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti);
- accettare l’autocertificazione a firma del cittadino interessato,
favorendo così la decertificazione
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione riguardo stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Su tali certificazioni deve sempre sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In fase di verifica delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono sempre richiedere al Comune di Castelcovati di effettuare puntuali verifiche sui dati in possesso dell'Ente scrivendo all’indirizzo e-mail : protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it
L'ufficio protocollo si premurerà poi di smistare la richiesta all'ufficio competente per materia. La richiesta di informazione o di controllo deve contenere gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, oltre che per l’individuazione della struttura richiedente il controllo cui fare riferimento per eventuali esigenze di chiarimento.
Per informazioni
Ufficio Protocollo
Tel. 030/7080319
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(*) Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, art.15 (Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse).
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In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 35, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.